29 gennaio 2018
L’imposta di soggiorno è in vigore dal 1° settembre 2012 ed è dovuta da parte di tutti i non residenti che soggiornano nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere presenti sul territorio comunale di Milano. Le entrate derivanti dall’imposta di soggiorno sono destinate ad interventi relativi a servizi turistici nonché al recupero e/o manutenzione dei beni culturali e ambientali della città di Milano.
Con l’entrata in vigore della legge 50 del 2017, che individua nel soggetto che incassa il canone o il corrispettivo il responsabile del pagamento dell’imposta, è stato necessario apportare un aggiornamento al regolamento comunale per le seguenti tipologie di strutture ricettive extra-alberghiere:
- case e appartamenti per vacanze (C.A.V.);
- case per ferie;
- foresterie lombarde;
- locande;
- bed & breakfast.
Rimane invariata la quota applicata ai soggiorni in “ostelli per la gioventù”, “aziende ricettive all’aria aperta” e ad altre strutture ricettive extra alberghiere.
Con le nuove norme chi incassa il canone è responsabile del pagamento del tributo al Comune. Importi dai due ai cinque euro. Inoltre viene introdotta, tra le altre cose, la possibilità di riscossione dell’imposta anche da parte di soggetti che offrono servizi complementari a quelli di prenotazione o pagamento del soggiorno.
L’importo va da un minimo di due a un massimo di cinque euro al giorno, con criteri di gradualità in proporzione alla classificazione delle strutture ricettive.
Per approfondimenti circa l’imposta di soggiorno, guarda sul sito del Comune Imposta di soggiorno