27 settembre 2017
In settimana ho avuto due belle occasioni di riflessione su questo tema: una offerta dall’incontro “Il tutore volontario per il minore straniero non accompagnato. Istruzioni per l’uso” proposto a Palazzo Marino dalla Garante per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Milano Anna Maria Caruso e dall’Assessore alle Politiche Sociali Pierfrancesco Majorino e l’altra il giorno successivo proposto dalla mia Commissione di studio sulle Politiche Familiari con la partecipazione del prof. Valtolina, dell’Università Cattolica di Milano.
La prima, a Palazzo Marino, ha avuto una grande partecipazione di cittadini che – a titolo personale o come referenti di associazioni del terzo settore – sono sensibili a questo nuovo percorso di integrazione che passa attraverso l’adesione al bando regionale per cercare tutori volontari di minori non accompagnati. Il confronto e il dibattito che ne sono seguiti hanno permesso di approfondire punti di forza e criticità di questa nuova figura di genitorialità sociale.
La seconda, in commissione, ha aperto lo sguardo sulle «nuove disposizioni che si applicano ai minori non aventi cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alla legge vigente nell’ordinamento italiano» (art. 2).
Il tema di entrambe è stato tutelare i diritti dei minori e valorizzare le risorse a disposizione, in primis quella di adulti sensibili a un discorso di “genitorialità sociale”.
- Introduzione del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso (nuovo comma 1-bis dell’art. 19 del TU immigra-zione).
- Modifica della disciplina relativa al divieto di espulsione dei minori stranieri che, in base alla normativa vigente, può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, stabilendo ulteriormente che, in ogni caso, il provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti “un rischio di danni gravi per il minore“.
- È specificato che la decisione del Tribunale per i Minorenni, che ha la competenza in materia di espulsione, deve essere assunta nel termine massimo di 30 giorni.
Ma prima di tutto ciò, va fatta una riflessione su chi sono i minori stranieri: dai dati ISMU presentati i minori stranieri sono soprattutto maschi tra i 15 e i 17 anni, che non possiamo chiamare “adolescenti” secondo le nostre categorie dell’età evolutiva, poiché – con l’esperienza della traversata in mare e tutto ciò che questo tragitto ha comportato – questi giovani hanno per così dire superato il “rito di iniziazione nell’età adulta” previsto nella loro cultura e sono pronti per affrontare il mondo da adulti, sentendosi in grado di badare a se stessi e di avere una famiglia.
In quest’ottica l’educatore o il tutore che lo affiancano dovranno avere una funzione vicariante: non possiamo prevedere di sovrapporre i nostri metodi e parametri educativi a questi giovani ormai già adulti.
In tema di accoglienza, il testo introduce alcune modifiche alle disposizioni sull’accoglienza recate in proposito dal decreto 142/2015 (art. 4):
- è ridotto da 60 a 30 giorni il termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza;
- è stabilito un termine massimo di 10 giorni per le operazioni di identificazione, mentre prima non era previsto alcun termine;
- è introdotto in via generale il principio di specificità delle strutture di accoglienza riservate ai minori.
Le nuove disposizioni indicano anche le procedure che devono essere adottate per determinare l’età dei minori stranieri non accompagnati:
- procedura da attuarsi solo in presenza di fondati dubbi sull’età e quando questa non sia accertabile attraverso documenti identificativi;
- tale accertamento viene svolto da un’équipe multidisciplinare presso una struttura sanitaria pubblica, attraverso un colloquio sociale, una visita pediatrica auxologica e una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza di un mediatore culturale, tenendo conto delle specificità relative all’origine etnica e culturale dell’interessato;
- il minore deve essere adeguatamente informato, con l’ausilio di un mediatore culturale;
- la relazione conclusiva deve riportare l’indicazione di attribuzione dell’età stimata, specificando il margine di errore; in caso di dubbio, la minore età è presunta;
- in attesa della determinazione dell’età, l’interessato deve comunque essere considerato come minorenne al fine dell’accesso immediato all’assistenza e alla protezione.
- Istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel quale confluiranno le cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza. La cartella include tutti gli elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo per il minore, nel suo superiore interesse (art. 9).
- In relazione alla rete di accoglienza, estende a tutti i minori non accompagnati l’accesso ai servizi del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), a prescindere dai posti disponibili, come attualmente previsto.
- Un ambito di intervento (artt. 6 e 8) riguarda le modifiche alla disciplina del c.d. rimpatrio assistito, che consiste nel rimpatrio del minore finalizzato a garantire il diritto all’unità familiare dello stesso. Il provvedimento può essere adottato solo se, in seguito a un’indagine specifica sulla famiglia d’origine, si ritiene che il rimpatrio sia opportuno nell’interesse del minore. In materia, la legge recentemente approvata rende più celere l’attivazione delle indagini familiari.
- Introduce un criterio di preferenza dell’affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza.
- La nuova legge assegna agli enti locali il compito di sensibilizzare e formare affidatari per accogliere minori non accompagnati, in modo da favorire l’affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza.
- Prevede l’istituzione, presso ogni Tribunale per i Minorenni, di elenchi di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato (artt. 7 e 11).
Inoltre, le nuove disposizioni rafforzano singoli diritti già riconosciuti ai minori non accompagnati:
- viene estesa la piena garanzia dell’assistenza sanitaria ai minori non accompagnati, prevedendo la loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale;
- è incentivata l’adozione di specifiche misure, da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate, idonee a favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo da parte dei minori, anche mediante convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato (art 14).
- sono implementate le garanzie processuali e procedimentali a tu-tela del minore straniero, mediante la garanzia di assistenza affetti-va e psicologica dei minori stranieri non accompagnati in ogni stato e grado del procedimento (art. 15);
- viene riconosciuto il diritto del minore di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento (art. 16);
- vengono introdotte misure speciali di protezione per categorie particolarmente vulnerabili di minori non accompagnati, come i minori non accompagnati vittime di tratta (art. 17)
Da una ricerca condotta su minori tra i 15 e i 17 anni in Italia da almeno un anno, inseriti in alcune comunità per minori delle provincie di Milano, Bergamo e Lecco, è emerso un quadro molto complesso e articolato che va preso in considerazione quando si vuole davvero essere d’aiuto:
- il bisogno di contenimento emotivo: il vissuto che più esplicitamente questi minori riescono a verbalizzare circa la loro condizione riguarda la solitudine, la mancanza di qualcuno di cui potersi realmente fidare e con cui poter abbassare quel muro generato dalla consapevolezza della propria vulnerabilità;
- l’intreccio tra bisogni materiali e bisogni emotivi: i bisogni materiali di questi minori sono inestricabilmente congiunti con quelli affettivi; nel sostegno psicologico che si vuole offrire a questi minori, non si dovrebbe quindi tralasciare di far posto anche a forme concrete di aiuto materiale;
- il rischio potenziale di sviluppare una psicopatologia, a causa dell’indeterminatezza in cui vivono questi minori, della mancanza di familiari a cui poter fare riferimento e di una prospettiva certa rispetto al proprio futuro;
- il bisogno di una relazione adulta, cioè una relazione tra pari, dove ogni interlocutore tratta l’altro con rispetto; il minore non vuole essere trattato come un «bambino» fragile e indifeso, a cui vengono solo imposte delle regole da rispettare;
- gli interventi devono essere pensati in forma il più possibile individualizzata, in riferimento al singolo ragazzo e non alla sua tradizione culturale, a causa della pluralità delle esperienze e dei vissuti, sperimentati prima di giungere in Italia;
- la rielaborazione personale e attiva dei codici culturali; questi minori possono manipolare i codici culturali della società che li ospita, però non in modo passivo, bensì come rielaborazione – seppur in termini talvolta semplificatori – di codici di comportamento: i comportamenti illegali anche gravi – come furto, spaccio, prostituzione – sono vissuti, ad esempio, come “stupidaggini”, cioè come strategie adattive, prive di connotazione etiche.